LAVORI DI EDILIZIA LIBERA, CASI IN CUI VA NOMINATO IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

In questo articolo affronteremo un argomento molto dibattuto e spesso male interpretato.

Nel caso di lavori di edilizia libera, è necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione? Se si quando?

L’articolo 90 comma 4 del Dlgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza recita:” nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art.98″

Questo significa che in tutti i casi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X del Dlgs 81/2008– Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a), che prevedono la presenza di almeno 2 imprese, anche non contemporanee è obbligatorio  nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Cosa accade se non effettuo la nomina?

La mancata nomina del coordinatore della sicurezza da parte del committente privato configura una violazione di carattere penale sanzionata con l’arresto sino a sei mesi o ammenda sino a 6400,00 euro.


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