TETTOIA, PERGOLATO, GAZEBO ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA?

La realizzazione di una tettoia in Legno, di un pergolato, di un gazebo ricade nell’ambito di lavori di edilizia libera o è necessario acquisire dei permessi per la sua edificazione?

Il tema è molto dibattuto. Spesso si agisce con superficialità. Attenzione però potrebbe essere dietro l’angolo il reato di abuso edilizio. Motivo principale è che per stabilirne il caso in cui ricade l’opera, bisogna approfondire singolarmente le caratteristiche, la tipologia e le dimensioni.

Ragioniamo allora per gradi, valutando cosa stabilisce l’attuale normativa.

Partiamo dall’esaminare se la realizzazione di una tettoia in legno, di un pergolato o di un gazebo ricade tra le opere di edilizia libera di cui al d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. equinquies).

Per farlo vediamo cosa riporta il” glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222″ approvato con decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO il 2 marzo 2018.

Dall’analisi del glossario, per la categoria di intervento Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)” possiamo rilevare che il legislatore non riporta tra le opere eseguibili in regime di attività di edilizia libera la Tettoia, mentre è presente il Pergolato e il Gazebo, però di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo

La norma citata dà una prima risposta al nostro quesito. Ma è necessario entrare nel merito della discussione per chiarire e delineare i contorni della questione.

Analizziamo dunque le tipologie di manufatti caso per caso, descrivendo per ognuno le caratteristiche che lo identificano, la funzione a cui la struttura è destinata e la precarietà/amovibilità che può avere.

Questo ci permetterà di stabilire se e quando sono soggette a procedure autorizzative edilizie, per meglio specificare la questione riporterò anche alcuni indirizzi giurisprudenziali.

PERGOLATO: è una impalcatura leggera, preferibilmente in legno, atta a sostenere piante rampicanti e costituita da due o più file di montanti verticali; è aperto su almeno tre lati e nella parte superiore. Può essere ricoperto con teli (sentenza del Consiglio di Stato n. 306/2017).

Rientra tra le attività di edilizia libera se non è stabilmente infisso al suolo ed è di dimensioni limitate, ma qualora viene coperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, anche per una sola porzione, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione di tettoie (Consiglio di Stato  Sentenza del  7 Febbraio 2020 n.984).

GAZEBO: struttura leggera, autonoma rispetto alla unità immobiliare, coperta nella parte superiore ma aperta sui lati (Consiglio di Stato sentenza n. 306/2017). Generalmente in ferro battuto, alluminio o legno strutturale (per es. lamellare), comunque di ridotte dimensioni.

Può essere chiuso sui lati da tende o tendaggi. Può essere temporaneo (per feste o altro) e in questo caso ricade in interventi di Edilizia libera se elemento di arredo annesso ad unità immobiliare e/o edilizia aventi esclusivamente destinazione abitativa.

Nel caso invece in cui è permanente (infisso nel suolo) – trattandosi di trasformazione urbanistica non atta a consentire il soddisfacimento di esigenze non temporanee (Cons. di Stato, sez. V, 20.06.2011, n. 3683) ed avendo forte impatto visivo (Cons. di Stato, sez. IV, 30.07.2012, n. 4318) necessita di autorizzazione edilizia.  In questo secondo caso infatti si ha aumento di superficie e volume (cubatura) e dunque va censito ed accatastato. Fermo restando che la normativa vigente non consente ampliamenti di superficie qualora il lotto di sedime dell’immobile (unità singola o edificio condominiale) non abbia cubatura residua da utilizzare.

TETTOIA: Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Parliamo dunque di un’opera fissa.

Sulla disciplina riguardante la tettoia la vastità di tipologie, rende meno semplice un indirizzo comune. Possiamo dire che in linea di massima non rientra nella tipologia di manufatti realizzabili in regime di edilizia libera e necessita di una S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) e in alcuni casi di Permesso a costruire.

Cerchiamo di rappresentare alcune casistiche in merito agli indirizzi giurisprudenziali con alcuni esempi:

La realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del dpr 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi. In questo caso, è illegittima la più grave sanzione demolitoria art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità; [TAR Salerno, (Campania) sentenza 976/2019]

La tettoia, ancorché avente natura pertinenziale, è comunque soggetta a permesso di costruire, allorché incida sull’assetto edilizio preesistente e l’incisione è particolarmente significativa ove la tettoia insista su un territorio del tutto vincolato. [TAR Napoli, (Campania) sez. III, 28/12/2018, n.7383]

La realizzazione di una Tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisce “elemento di arredo” di un’area pertinenziale e non rientra, pertanto, tra le attività di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma, comportando un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma, è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire. [Cassazione penale sez. III, 02/10/2018, n.54692]

 

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