GUIDA BONUS FACCIATE 90%: BENEFICIARI, LAVORI ESEGUIBILI, MODALITA’ DI PAGAMENTO, ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il bonus facciate è una misura introdotta dal governo con la Legge di Bilancio del 2020:Legge n.160 del 26 Dicembre 2019. L’obiettivo del legislatore è senza dubbio quello di favorire il miglioramento del decoro urbano dei centri abitati attraverso interventi di recupero o restauro di edifici esistenti. Fatta questa premessa analizziamo per punti quali sono i requisiti per accedervi e cosa prevede la norma in oggetto.
BENEFICIARI
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
    persone, società di capitali).
N.B. La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. (ad esempio Regime Forfettario). I beneficiari devono sostenere le spese e possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

DETRAZIONE

  • Il Bonus Facciate prevede una detrazione dell’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 pari al 90%;
  •  Attualmente la scadenza è prevista per il 31/12/2020;
  • La detrazione è spalmata su 10 quote annuali di pari importo. 
  • Non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione

TIPOLOGIE DI EDIFICI

Gli edifici oggetto di intervento, possono essere di qualsiasi tipologia catastale, ma devono ricadere in zona territoriale omogenea A e B. Le zone sono vincolate dai piani regolatori generali di ciascun comune, dagli standard urbanistici definiti nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e da vincoli di tipo “ricognitivo”, “conformativo” e “urbanistico”. E’ possibile la verifica in quale zona è ubicata la propria abitazione facendo riferimento agli uffici comunali specifici.

Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

LAVORI INCENTIVABILI
La detrazione spetta per gli interventi: 

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; 
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura; 
  • influenti dal punto di vista termico sulle strutture opache della facciata o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
L’agevolazione riguarda, in sintesi i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (per esempio: superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni)
Sono esclusi gli interventi o sostituzioni di vetrate, infissi, portoni e cancelli.
 

Nel caso di lavori influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono rispettare:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

SPESE DETRAIBILI E MASSIMALI

Accedono al bonus facciate le spese documentate sostenute nell’anno 2020, vale la data del bonifico. La detrazione è pari al 90 % delle spese sostenute fino al 31 Dicembre 2020.

Sono ammesse alle detrazioni le spese relative a:

  • acquisto materiali,
  • progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica),
  • installazione ponteggi, 
  • smaltimento materiale, 
  • Iva, 
  • imposta di bollo, 
  • diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, 
  • tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Non sono previsti massimali di spesa.

Inoltre con il Decreto Rilancio (Superbonus 110%) , qualora vengono effettuati degli interventi Trainanti, l’incentivo passa dal 90% al 110% delle spese sostenute. 

ADEMPIMENTI GENERALI

Disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998. I contribuenti sono tenuti a:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio) comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria,
  • conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati: fatture, ricevute dei bonifici, abilitazioni amministrative (nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili)
  • Conservare ed esibire a richiesta degli uffici o la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti o le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti o la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese o la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

ADEMPIMENTI ULTERIORI NEL CASO DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA


Si applicano le stesse procedure e adempimenti previsti per l’Eco Bonus previsti nel Decreto 19 febbraio 2007.


I contribuenti sono tenuti:

  • ad acquisire e conservare l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
    ad acquisire e conservare l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori. 
  • Inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (esclusivamente in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:

  • la causale del versamento; 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

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